statuto e regolamento

Statuto Simet

 Art. 1 – DEFINIZIONE
Il SIMET è il Sindacato Italiano Medici del Territorio. E' una organizzazione sindacale senza fini di lucro, di utilità sociale ed è apartitica e aconfessionale.
Il Simet è suddiviso in due Aree: dei Dipendenti e dei Convenzionati.

Art. 2 - OBIETTIVI E SCOPI
Il SIMET persegue i seguenti obiettivi:
1. tutela degli interessi giuridici, economici, professionali, previdenziali e salvaguardia degli aspetti etico-morali degli iscritti;
2. difesa sindacale del rapporto di lavoro e governo accorto dell'autonomia e della piena rappresentatività nella centralità del S.S.N.;
3. formazione professionale ed aggiornamento scientifico - culturale degli iscritti finalizzato anche all'ECM, allo sviluppo di una medicina centrata sulla promozione e sulla tutela della salute del cittadino e delle comunità;
4. azioni di stimolo verso le istituzioni, per una politica sanitaria pubblica integrata fra le diverse articolazioni del S.S.N., equa, equilibrata ed efficace per le popolazioni assistite;
5. valorizzazione della sanità territoriale, quale strumento di integrazione, promozione della salute, prevenzione collettiva e razionalizzazione della spesa sanitaria.
Il SIMET può aderire ad intese e federazioni con altre associazioni e organizzazioni sindacali che perseguano gli stessi obiettivi, nel pieno ed integrale mantenimento della propria indipendenza organizzativa, amministrativa e patrimoniale.
Il SIMET ha sede sociale e nazionale in Roma - Piazza Sforza Cesarini n. 30.

Art. 3 – ISCRITTI
Al SIMET possono essere iscritti i medici dipendenti e convenzionati, nonché i medici specializzandi.

Art. 4 – ADESIONI A FEDERAZIONI
Il SIMET approva lo Statuto della FASSID di cui è costituente.
Per tale effetto cessa l’attività sindacale in proprio per l’area dei Medici Dirigenti Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; mentre mantiene la Sua capacità associativa per i Medici Dipendenti delle Strutture Private, Convenzionate e del Ministero della Sanità.

Art. 5 – AREE ed ORGANI
Il SIMET è suddiviso in due AREE: AREA dei DIRIGENTI e AREA dei CONVENZIONATI.
L’AREA dei Medici Convenzionati mantiene la propria rappresentatività sindacale autonoma in sede contrattuale da esercitarsi anche mediante intese con altre associazioni sindacali.

Sono organi del SIMET:
a livello NAZIONALE:
1. il CONGRESSO NAZIONALE
2. il CONSIGLIO NAZIONALE
3. la SEGRETERIA NAZIONALE
4. l’ESECUTIVO NAZIONALE
5. il PRESIDENTE NAZIONALE
6. il SEGRETARIO NAZIONALE
7. il VICE SEGRETARIO NAZIONALE
8. il TESORIERE NAZIONALE
9. i RESPONSABILI NAZIONALI DELLE AREE
10. il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11. il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

a livello REGIONALE: 12. l'ASSEMBLEA REGIONALE
13. il DIRETTIVO REGIONALE
14. il SEGRETARIO REGIONALE
15. il VICE SEGRETARIO REGIONALE
16. il TESORIERE REGIONALE
17. il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

a livello PROVINCIALE:
18. l'ASSEMBLEA PROVINCIALE
19. il DIRETTIVO PROVINCIALE
20. il SEGRETARIO PROVINCIALE
21. il VICE SEGRETARIO PROVINCIALE
22. i DELEGATI AZIENDALI
23. il TESORIERE PROVINCIALE
24. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tutte le cariche dei diversi livelli istituzionali devono essere ricoperte esclusivamente da iscritti in servizio attivo, in regola con il pagamento della quota associativa. Le sezioni regionali hanno facoltà di deliberare una propria organizzazione purché in coerenza con i principi dello Statuto nazionale. Tale modello organizzativo dovrà essere validato preventivamente dalla Segreteria Nazionale. Gli iscritti che ricoprono cariche istituzionali prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.


Art. 6 - CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato.
Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria, di norma, ogni anno e in via straordinaria quando almeno 1/3 delle sezioni ne faccia richiesta o su istanza a maggioranza qualificata (2/3) della Segreteria Nazionale.
Il Congresso Nazionale può subire il rinvio di un anno su proposta del Segretario Nazionale, concordata all'interno della Segreteria Nazionale.
Ogni 4 anni il Congresso è elettivo. La elezione della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avviene a maggioranza semplice.
Ciascun delegato partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari alla media degli iscritti in regola con le quote sociali nel triennio precedente, così come risultanti alla Tesoreria Nazionale.
Ai Congressi elettivi il Collegio dei Probiviri in carica funge da Seggio Elettorale e Collegio degli Scrutatori.
Al Congresso Nazionale partecipano tutti gli organi istituzionali e gli iscritti al Sindacato.
Stabilisce inoltre l'importo della quota associativa che deve essere versata alla Tesoreria Nazionale. Approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo annuali illustrati dal Tesoriere Nazionale.
La votazione della mozione conclusiva, degli ordini del giorno, dei bilanci, delle proposte di adeguamento della quota di iscrizione, delle modifiche allo Statuto e agli altri atti amministrativi è di norma palese.
Per questioni inerenti a persone o elezioni di cariche sociali si vota a scrutinio segreto.
Il Congresso Nazionale viene dichiarato aperto dal Presidente Nazionale ed elegge le cariche congressuali di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario del Congresso.
I membri della Segreteria Nazionale non possono ricoprire le succitate cariche congressuali.

Art. 7- CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale definisce le linee operative sindacali sulla base dei documenti congressuali e del confronto con le singole realtà regionali.
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dai componenti della Segreteria Nazionale, dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali.
Il Consiglio Nazionale è organo di controllo e verifica dell'azione della Segreteria Nazionale rispetto agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Congresso.
Il Consiglio Nazionale partecipa attivamente allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica sanitaria del Paese, nonché sulle attività, sulle problematiche e sulle iniziative delle Regioni, delle aree e degli organi centrali del Sindacato.
Il Consiglio Nazionale approva, su richiesta della Segreteria Nazionale, eventuali modifiche Statutarie urgenti ed indilazionabili.

Art. 8 - PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Nazionale ed è il garante istituzionale della corretta applicazione dello Statuto del Sindacato.
Il Presidente nazionale insedia il Congresso nazionale.
Il Presidente nazionale resta in carica quattro anni ed è eletto dal Congresso nazionale.

Art. 9 - SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario nazionale ha la rappresentanza legale del SIMET e lo rappresenta altresì a pieno titolo in tutte le sedi politiche economiche e sociali ed ha potere di firma negli atti che derivano da tale rappresentatività. Partecipa come componente al comitato direttivo della Federazione AIPAC, SNR- SIMET - Dirigenti, FASSID, può assumere le funzioni di coordinatore a rotazione secondo quanto stabilito dallo statuto della federazione stessa. Viene eletto dal Congresso Nazionale, contemporaneamente agli altri componenti la Segreteria Nazionale e agli altri organi statutari, e dura in carica 4 anni.
Dirige le attività della Segreteria Nazionale e vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e del Regolamento. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante, il Vice Segretario ne assume le funzioni vicarie fino alla nomina del nuovo Segretario Nazionale al Congresso Nazionale successivo.
Propone alla Segreteria Nazionale l'attività sindacale e politica e ne cura la esecutività, avvalendosi della stretta collaborazione dell’Esecutivo Nazionale

Art. 10 - SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria Nazionale è l'organo deliberante ed esecutivo del sindacato.
E' composta da:
• Presidente Nazionale;
• Segretario Nazionale;
• Vice Segretario Nazionale;
• Tesoriere;
• Sette  rappresentanti dell’area dei dirigenti;
• Sette rappresentanti dell’area dei convezionati.
I componenti della Segreteria Nazionale sono eletti con le modalità contenute nel Regolamento.
Per compiti richiedenti particolari competenze può essere cooptato un iscritto non eletto in possesso degli opportuni requisiti.

Art. 10 BIS – ESECUTIVO NAZIONALE
L’Esecutivo Nazionale è formato dal Presidente nazionale, Segretario nazionale, dal Vicesegretario nazionale, dal tesoriere nazionale, dai due responsabili nazionali delle aree dei dirigenti e dei convenzionati.
L’Esecutivo Nazionale coadiuva direttamente il Segretario Nazionale nella gestione del Sindacato.
L’Esecutivo Nazionale si riunisce ogni qual volta il Segretario Nazionale lo ritiene necessario per esaminare la linea sindacale.

Art. 11 - VICE SEGRETARIO NAZIONALE
Il Vice Segretario Nazionale viene eletto con le stesse norme di tutti gli altri componenti la Segreteria Nazionale ed assume in caso di assenza la funzione vicaria a tutti gli effetti del Segretario Nazionale. Quando la cessazione delle attività da parte del Segretario Nazionale è definitiva, la funzione vicaria può essere mantenuta fino alla nomina del nuovo Segretario Nazionale al Congresso Nazionale successivo.
Il Vice Segretario affianca l'operato del Segretario Nazionale e ne coadiuva la conduzione politica e la impostazione generale dei problemi di ordine sindacale.

Art. 12 - TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale analogamente alle altre cariche.
Il Tesoriere Nazionale è responsabile della cassa del Sindacato, ha potere di firma su tutti i documenti contabili. Sottopone annualmente al Congresso Nazionale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Il Tesoriere riscuote le quote di competenza del livello nazionale.
Può essere scelto dal comitato direttivo della Federazione FASSID a gestire il Bilancio della Federazione così come stabilito dallo statuto delle federazione stessa.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIIl Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi ed uno supplente e viene eletto dal Congresso Nazionale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai componenti all'interno del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi e contabili, si riunisce una volta all'anno prima del Congresso, redigendo regolare verbale.

Art. 14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi ed uno supplente e viene eletto dal Congresso Nazionale dell'anno precedente a quello elettivo.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto nell'ambito del Collegio stesso.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie di ordine disciplinare tra gli iscritti e fra questi e gli organi istituzionali del Sindacato.
Il suo intervento viene richiesto per le questioni più varie di carattere nazionale.
Del loro esito viene, comunque, informata la Segreteria Nazionale.
In sede di decisione delle vertenze in corso in tutti i contesti istituzionali gli iscritti e gli uffici centrali e periferici del Sindacato sono obbligati a fornire i documenti e le informazioni richiesti dal Collegio dei Probiviri.
Un componente del Collegio dei Probiviri potrà essere designato dal comitato direttivo della FASSID quale componente del  Collegio dei Probiviri della Federazione Stessa,potendone assumere la funzione di presidente se individuato come tale.

Art. 15 - ASSEMBLEA REGIONALE
L'Assemblea Regionale si fonda su base provinciale o regionale.
Nel primo caso l'Assemblea Regionale è composta dai Direttivi Provinciali e dai Delegati Aziendali.
Nel secondo caso l'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli iscritti della Regione in regola con il versamento della quota, si riunisce almeno una volta all'anno nei trenta giorni precedenti la data del Congresso Nazionale e delibera i delegati al Congresso Nazionale.
L'Assemblea regionale delibera gli indirizzi di politica sindacale e sanitaria, stabilisce le quote dei versamenti da parte delle segreterie provinciali, approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale illustrati dal tesoriere regionale.
Le votazioni sono di norma palesi, salvo questioni inerenti persone o/e elezioni di cariche sociali, che avvengono a scrutinio segreto. L'Assemblea Regionale, in entrambi i casi, è convocata almeno in via ordinaria una volta all'anno o quando il Segretario regionale lo ritenga opportuno ed in via straordinaria quando la richieda i 2/3 dei suoi componenti.
Ad ogni convocazione dell'Assemblea è nominato un Presidente e un Segretario verbalizzante.

Art. 16 - DIRETTIVO REGIONALE
Il Direttivo Regionale è l'organo di indirizzo e verifica delle attività del Segretario Regionale.
Nel caso di organizzazione su base provinciale il Direttivo Regionale è costituito dai Segretari e dai Vice segretari provinciali.
Nel caso di organizzazione a base regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale, che ne determina il numero dei componenti, proporzionalmente al numero degli iscritti assicurando comunque la rappresentatività di tutte  le aree.
Il Direttivo regionale dura in carica quattro anni.
Il Direttivo regionale elegge fra gli iscritti il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale, il Rappresentante delle Aree e i Revisori dei Conti.
Uno dei componenti il area dei convenzionati deve essere un medico inquadrato ai sensi dell'art. 110 del DPR 270/87 ed uno deve essere un medico di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale o medicina dei servizi, quando rappresentati.
Si riunisce su decisione del Segretario Regionale ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo. Esamina ed approva i bilanci predisposti dal Tesoriere Regionale.

Art. 17 - SEGRETARIO REGIONALE
Il Segretario Regionale è il legale rappresentante del sindacato a livello regionale e ne dirige l'attività.
Convoca e presiede il Direttivo Regionale.
Cura i rapporti con la parte pubblica, secondo i deliberati e gli orientamenti espressi dal Direttivo Regionale e dall'Assemblea Regionale.
Cura gli interessi degli iscritti a livello regionale di natura politico - legislativa, sindacale e amministrativa.
È il rappresentante regionale dell’AREA SIMET della FASSID e può assumere le funzioni di coordinatore a rotazione secondo quanto stabilito dallo statuto della federazione stessa.

Art. 18 - VICE SEGRETARIO REGIONALECoadiuva il Segretario Regionale in ogni attività ed iniziativa, ne assume le funzioni vicarie e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza. Il determinarsi di una assenza definitiva comporta il mantenimento della sostituzione fino alla elezione del nuovo Segretario Regionale.

Art. 19 - TESORIERE REGIONALEIl tesoriere regionale, tiene i registri contabili, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Direttivo, all'Assemblea Regionale e al Tesoriere Nazionale per verifica e ratifica. Amministra, sempre nel caso di organizzazione regionale, le spese necessarie per il funzionamento degli organi e il finanziamento delle varie iniziative. Cura l'elenco degli iscritti ed è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile. E' preposto alla riscossione della quota fissata d'iscrizione in rapporto agli iscritti della Regione.


Art. 20 - COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai componenti all'interno del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi e contabili e si riunisce una volta all'anno prima dell'Assemblea Regionale, redigendo regolare verbale.

Art. 21 - ASSEMBLEA PROVINCIALE
L'Assemblea provinciale è costituita da tutti gli iscritti della provincia in regola con il pagamento della quota e si riunisce almeno una volta l'anno, nei 30 giorni precedenti la data del Congresso Nazionale o quando il Segretario Provinciale lo ritenga opportuno. Si può riunire in via straordinaria, quando l'Assemblea Provinciale a maggioranza qualificata (2/3) ne faccia richiesta.
La comunicazione delle convocazioni viene trasmessa alla Segreteria Nazionale, che può inviare un suo delegato.
L'assemblea provinciale delibera i propri rappresentanti al Congresso Nazionale.

Art. 22 - DIRETTIVO PROVINCIALE
Viene eletto ogni quattro anni dagli iscritti in modo proporzionale al numero degli iscritti di ogni area. Il Direttivo Provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i 50, da sette membri se gli iscritti sono tra 50 e 100, da nove membri se gli iscritti superano i 100.
Il Direttivo Provinciale è organo di verifica e controllo della Segreteria Provinciale in coerenza a quanto stabilito dagli organi nazionale e regionale.Esamina ed approva le delibere proposte dalla Segreteria Provinciale nonché i bilanci predisposti dal Tesoriere Provinciale.
Elegge nel suo interno il Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale e i Rappresentanti delle Aree.
Uno dei componenti il area dei convenzionati deve essere un medico inquadrato ai sensi dell'art. 110 del DPR 270/87 ed uno deve essere un medico di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale o medicina dei servizi, quando rappresentati.

Art. 23 - SEGRETARIO PROVINCIALEIl Segretario Provinciale è il legale rappresentante del sindacato a livello provinciale e ne dirige l'attività.
Convoca e presiede il Direttivo Provinciale e l'Assemblea Provinciale.
Ha compiti di piena rappresentatività nei rapporti con la parte pubblica, secondo i deliberati e gli orientamenti espressi dal Direttivo e dall'Assemblea Provinciale.
E' il rappresentante di tutti gli iscritti della Provincia, ne cura a livello locale gli interessi di natura politico - legislativa, sindacale e amministrativa. Rappresenta inoltre la sezione nei Consigli Nazionali e al Congresso Nazionale.
Il Segretario Provinciale viene nominato nell'ambito del Direttivo Provinciale eletto. Presiede l'assemblea elettiva e il seggio elettorale.

Art. 24 - VICE SEGRETARIO PROVINCIALE
Coadiuva il Segretario Provinciale in ogni attività ed iniziativa, ne assume la funzione vicaria e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza. Nella evenienza in cui questa sia definitiva la sostituzione si protrae fino alla elezione del nuovo Segretario provinciale alla riunione successiva del Comitato provinciale.

Art. 25 - TESORIERE PROVINCIALE
Il tesoriere provinciale riscuote la quota di competenza, tiene i registri contabili, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Direttivo Provinciale, all'Assemblea Provinciale e al Tesoriere Nazionale per verifica e ratifica. Amministra le spese necessarie per il funzionamento degli organi e il finanziamento delle varie iniziative. Cura l'elenco degli iscritti della sezione ed è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile. Versa alla Tesoreria regionale la quota fissata per il fondo regionale.

Art. 26 - COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI
E' composto da tre membri titolari e da un membro supplente, eletti contemporaneamente al Direttivo Provinciale e dura in carica 4 anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi e contabili, si riunisce una volta all'anno prima del Congresso e redige regolare verbale.

Art. 27 - DELEGATO AZIENDALEIl delegato aziendale viene eletto dagli iscritti dell'Azienda nell'ambito delle elezioni del Direttivo Provinciale e dura in carica 4 anni.
Nel caso in cui la ASL coincida con il territorio provinciale il delegato viene nominato dal Direttivo Provinciale fra i suoi componenti.
E' il rappresentante ufficiale all'interno dell'azienda e cura i rapporti del area dei convenzionati  con l'Azienda.
Rappresenta l’ Area SIMET  nell’ambito della rappresentanza aziendale FASSID.
Dirime le controversie degli iscritti con l'Azienda. Partecipa all'Assemblea Provinciale o Regionale.

 

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